Art. 3.
(Realizzazione del bilancio di genere).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità, provvede ad emanare, con proprio decreto, le norme e le metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere. Tali norme rappresentano il livello minimo di conformità a cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attenersi, secondo un criterio di progressività, tale da prevederne la completa attuazione entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 e ai seguenti criteri e finalità:

          a) le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole, in primo luogo, secondo le seguenti categorie di base:

              1) spese non direttamente connesse al genere;

              2) spese che sono differenziate e dirette a uomini e donne;

              3) spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità;

          b) ai fini della predisposizione del bilancio di genere è necessario inoltre:

              1) identificare chi beneficia delle spese e chi contribuisce alle entrate;

              2) comprendere come le entrate e le uscite si dividono rispetto agli uomini e alle donne;

 

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              3) valutare quale impatto diverso producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo e rispetto al lavoro non retribuito;

              4) verificare che l'allocazione delle risorse risponda in modo congruo e adeguato ai bisogni diversi di uomini e donne;

              5) accertare che la differenza di genere sia debitamente considerata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;

              6) individuare le priorità e le azioni specifiche per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.

      3. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.